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BK_B 194/04

Bundesstrafgericht · 2004-11-23 · Italiano CH

Reclamo contro decisione del procuratore federale (art. 105bis PP)

Sachverhalt

A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto; inizialmente detenuto presso le carce- ri pretoriali di X.______, agli inizi di ottobre 2004 egli è stato trasferito al penitenziario di Y.______ (Canton Lucerna).

B. Con lettera del 3 novembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC), il patrocinatore di A.______ ha chiesto un più ampio e regolare esercizio del diritto di visita da parte della moglie e dei famigliari più stretti (in particolare i fratelli) dell’accusato, lamentando l’incostituzionalità delle limitazioni sinora imposte dall’autorità inquirente a questo diritto.

C. Con risposta del 4 novembre 2004, il MPC ha spiegato che in ragione del sempre attuale e concreto pericolo di collusione non è possibile concedere permessi di visita regolari e/o settimanali alla moglie e ad altri famigliari; l’autorità inquirente ha inoltre affermato di aver previsto un colloquio dell’imputato con i suoi famigliari all’occasione del prossimo interrogatorio dello stesso il 12 novembre 2004.

D. Dissentendo da questa decisione, il 4 novembre 2004 A.______ ha inter- posto un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli ritiene in sostanza che le limitazioni imposte al diritto di visita e di liberi colloqui con il coniuge e i famigliari più stretti comportino una vio- lazione della libertà personale e dell’art. 8 CEDU.

E. Con osservazioni del 16 novembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce che le visite e i colloqui telefonici con i famigliari (e con il difensore) dell’imputato sono sempre stati concessi e garantiti nei limiti posti dalle esi- genze dell’inchiesta, tenuto conto del pericolo di collusione manifestatosi in

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particolare con la censura di alcune lettere spedite e ricevute in carcere dall’imputato.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

E. 2.1 Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi- gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procura- tore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. In concreto, va preliminaria- mente stabilito se e in quale misura la decisione del 4 novembre 2004 del Procuratore federale configuri un “atto“ impugnabile davanti alla Corte dei reclami penali ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP.

E. 2.2 Nella sentenza DTF 120 IV 342, la Camera d’accusa del Tribunale federa- le, chiamata a pronunciarsi sul rifiuto opposto dal MPC ad un avvocato di consultare gli atti dell’incarto e di presenziare agli interrogatori di polizia del suo assistito, aveva dichiarato irricevibile il gravame interposto nella misura in cui l’art. 105bis PP allora in vigore prevedeva la possibilità di ricorso solo contro le misure coercitive decise dal MPC e gli atti a queste relativi. Nella sua nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2002, l’art. 105bis PP ha e- steso il campo degli atti suscettibili di reclamo, prevedendo più generica- mente che “gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP”. Tale formulazione - ripresa peraltro an- che dall’art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF - risponde alla nuova concezione che sottopone l’attività del Ministero pubblico della Confederazione ad un con- trollo giudiziario completo da parte del Tribunale penale federale (V. BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berna 2001, n. 258 ad art. 105bis PP). In una recente sentenza il Tribunale federale, investito di un reclamo che contestava la

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partecipazione di un giudice istruttore federale ad una conferenza stampa, ha tuttavia precisato che per “atto” (“Amtshandlungen” nella versione tede- sca) ai sensi degli art. 105bis e 214 PP vanno segnatamente intesi tutti gli atti legati alla procedura suscettibili di modificare la posizione giuridica delle parti (sentenza 8G.145/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Ora, una deci- sione in merito alla limitazione del diritto di visita e di colloquio dei parenti prossimi di un indagato può essere considerato un atto di tale natura, e pertanto passibile di impugnazione dinanzi alla Corte dei reclami penali, anche se ciò non è espressamente indicato nella decisione attaccata. Il re- clamo, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

E. 3 La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire liberamente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restri- zione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusione) e deve ri- spettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di col- lusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514).

E. 4 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche nei precedenti giudizi riguardanti il qui reclamante resi negli scorsi mesi da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per eco- nomia procedurale (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, consid. 2.3 e 2.4.2, BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 5.2 e BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004, consid. 2.2); non è affatto da escludere che nei suoi contatti con la moglie o altri parenti prossimi il reclamante possa dare istru- zioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. L’esistenza di tale pericolo è d’altronde stata dimostrata dall’intercettazione da parte dell’autorità inquirente di corrispondenza in parte di carattere collusivo tra l’imputato e la propria moglie (v. le lettere al- legate alle osservazioni 16.11.2004 del MPC). Nelle osservazioni al grava- me, il MPC ha d’altronde precisato che i colloqui e le telefonate dell’accusato con il coniuge e i suoi famigliari sono sempre stati sorvegliati fin dal giorno del suo arresto (v. disposizioni per il carcere preventivo del 26

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luglio 2004) e che comunque ha sempre concesso, esaudendo nella misu- ra del possibile le richieste avanzate dalle parti, colloqui (sorvegliati) sia con i famigliari, sia con il difensore (l’ultima volta l’11 novembre 2004, prima dell’interrogatorio dell’imputato presso la sede del MPC a Z.______). Alla luce delle considerazioni che precedono, le limitazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l’imputato e i suoi famigliari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costituzionali di riferimento, in particolare l’art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquina- mento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell’inchiesta, l’autorità inquirente dovrà beninteso concedere all’imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri famigliari.

E. 5 Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 23 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

A.______, attualmente detenuto

reclamante

rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto

Reclamo contro decisione del procuratore federale (art. 105bis PP)

B und e ss tr a f g er i c ht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell’incarto: BK_B 194/04

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto; inizialmente detenuto presso le carce- ri pretoriali di X.______, agli inizi di ottobre 2004 egli è stato trasferito al penitenziario di Y.______ (Canton Lucerna).

B. Con lettera del 3 novembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC), il patrocinatore di A.______ ha chiesto un più ampio e regolare esercizio del diritto di visita da parte della moglie e dei famigliari più stretti (in particolare i fratelli) dell’accusato, lamentando l’incostituzionalità delle limitazioni sinora imposte dall’autorità inquirente a questo diritto.

C. Con risposta del 4 novembre 2004, il MPC ha spiegato che in ragione del sempre attuale e concreto pericolo di collusione non è possibile concedere permessi di visita regolari e/o settimanali alla moglie e ad altri famigliari; l’autorità inquirente ha inoltre affermato di aver previsto un colloquio dell’imputato con i suoi famigliari all’occasione del prossimo interrogatorio dello stesso il 12 novembre 2004.

D. Dissentendo da questa decisione, il 4 novembre 2004 A.______ ha inter- posto un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli ritiene in sostanza che le limitazioni imposte al diritto di visita e di liberi colloqui con il coniuge e i famigliari più stretti comportino una vio- lazione della libertà personale e dell’art. 8 CEDU.

E. Con osservazioni del 16 novembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce che le visite e i colloqui telefonici con i famigliari (e con il difensore) dell’imputato sono sempre stati concessi e garantiti nei limiti posti dalle esi- genze dell’inchiesta, tenuto conto del pericolo di collusione manifestatosi in

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particolare con la censura di alcune lettere spedite e ricevute in carcere dall’imputato.

Diritto: 1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

2. 2.1 Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi- gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procura- tore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. In concreto, va preliminaria- mente stabilito se e in quale misura la decisione del 4 novembre 2004 del Procuratore federale configuri un “atto“ impugnabile davanti alla Corte dei reclami penali ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP. 2.2 Nella sentenza DTF 120 IV 342, la Camera d’accusa del Tribunale federa- le, chiamata a pronunciarsi sul rifiuto opposto dal MPC ad un avvocato di consultare gli atti dell’incarto e di presenziare agli interrogatori di polizia del suo assistito, aveva dichiarato irricevibile il gravame interposto nella misura in cui l’art. 105bis PP allora in vigore prevedeva la possibilità di ricorso solo contro le misure coercitive decise dal MPC e gli atti a queste relativi. Nella sua nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2002, l’art. 105bis PP ha e- steso il campo degli atti suscettibili di reclamo, prevedendo più generica- mente che “gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP”. Tale formulazione - ripresa peraltro an- che dall’art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF - risponde alla nuova concezione che sottopone l’attività del Ministero pubblico della Confederazione ad un con- trollo giudiziario completo da parte del Tribunale penale federale (V. BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berna 2001, n. 258 ad art. 105bis PP). In una recente sentenza il Tribunale federale, investito di un reclamo che contestava la

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partecipazione di un giudice istruttore federale ad una conferenza stampa, ha tuttavia precisato che per “atto” (“Amtshandlungen” nella versione tede- sca) ai sensi degli art. 105bis e 214 PP vanno segnatamente intesi tutti gli atti legati alla procedura suscettibili di modificare la posizione giuridica delle parti (sentenza 8G.145/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Ora, una deci- sione in merito alla limitazione del diritto di visita e di colloquio dei parenti prossimi di un indagato può essere considerato un atto di tale natura, e pertanto passibile di impugnazione dinanzi alla Corte dei reclami penali, anche se ciò non è espressamente indicato nella decisione attaccata. Il re- clamo, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

3. La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire liberamente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restri- zione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusione) e deve ri- spettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di col- lusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514).

4. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche nei precedenti giudizi riguardanti il qui reclamante resi negli scorsi mesi da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per eco- nomia procedurale (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, consid. 2.3 e 2.4.2, BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 5.2 e BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004, consid. 2.2); non è affatto da escludere che nei suoi contatti con la moglie o altri parenti prossimi il reclamante possa dare istru- zioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. L’esistenza di tale pericolo è d’altronde stata dimostrata dall’intercettazione da parte dell’autorità inquirente di corrispondenza in parte di carattere collusivo tra l’imputato e la propria moglie (v. le lettere al- legate alle osservazioni 16.11.2004 del MPC). Nelle osservazioni al grava- me, il MPC ha d’altronde precisato che i colloqui e le telefonate dell’accusato con il coniuge e i suoi famigliari sono sempre stati sorvegliati fin dal giorno del suo arresto (v. disposizioni per il carcere preventivo del 26

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luglio 2004) e che comunque ha sempre concesso, esaudendo nella misu- ra del possibile le richieste avanzate dalle parti, colloqui (sorvegliati) sia con i famigliari, sia con il difensore (l’ultima volta l’11 novembre 2004, prima dell’interrogatorio dell’imputato presso la sede del MPC a Z.______). Alla luce delle considerazioni che precedono, le limitazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l’imputato e i suoi famigliari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costituzionali di riferimento, in particolare l’art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquina- mento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell’inchiesta, l’autorità inquirente dovrà beninteso concedere all’imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri famigliari.

5. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

Bellinzona, 26 novembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.